UTILIZZO IN SICUREZZA DEI DIISOCIANATI

UTILIZZO IN SICUREZZA DEI DIISOCIANATI

Il Regolamento (UE) 2020/1149, recante modifica dell’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, pone delle restrizioni sull’utilizzo e sull’immissione sul mercato dei diisocianati con concentrazioni maggiori allo 0,1% in peso. Cosa sono? I diisocianati, classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. 

Qual è la novità? Dopo il 24 agosto 2023 i diisocianati non sono da utilizzare, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. 

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti. 

O.P.N. E.BI.NA.I.L., in risposta all’obbligo formativo, nel catalogo riservato alle proprie Strutture Formative Associate (S.F.A.) ha introdotto i corsi sull’utilizzo in sicurezza dei diisocianati – formazione generale, di livello intermedio ed avanzata.

Destinatari dei corsi sono tutti i preposti e lavoratori che utilizzano i diisocianati, per uso industriale e professionale, in concentrazione superiore allo 0,1%. 

La formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, ai sensi del paragrafo 4 lettere a), b) e c) dell’allegato al Regolamento (UE) 2020/1149.

> Regolamento (UE) 2020/1149